Vi informiamo che a decorrere dal 1° luglio 2020 entra in vigore la disposizione che riduce da 3.000 a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto di trasferimento del contante fra soggetti diversi (articolo 49, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007, introdotto dal decreto legge n. 124 del 2019). A decorrere dal 1° gennaio 2022 la soglia sarà ulteriormente ridotta a 1.000 euro. Rimane invece confermata la disposizione che eleva a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati...
Pagamenti in denaro contante: abbassamento limite
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