L’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e più in generale di tutte le strutture ricettive (ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali), ad eccezione dei rifugi alpini, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza tramite il portale alloggiatiweb l’arrivo delle persone alloggiate. Le violazioni alle prescrizioni dell’articolo 109 TULPS sono sanzionate dall’articolo 17 dello stesso TULPS con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 200 euro. Per agevolare il corretto adempimento degli obblighi previsti da tale normativa, Federalberghi ha realizzato la Guida "La...
Guida alla registrazione degli ospiti a fini di sicurezza
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