Vi segnaliamo che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha comunicato che l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento (quale ad esempio carte di credito o di debito) costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali "non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti”. L’Autorità, ove riscontri violazioni al predetto divieto, si riserva di attivare i propri poteri sanzionatori, di cui all’art. 27 del Codice del Consumo (inibizione del comportamento...
Divieto applicazione supplementi per uso carta di credito
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