Vi segnaliamo che, in applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 e con decorrenza dal 12 ottobre 2017, il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’Inail, ai fini statistici e informativi, gli infortuni sul lavoro che comporteranno l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, tramite i servizi telematici dell’Istituto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Il mancato adempimento è sanzionato: per l’omissione e per il ritardo nella comunicazione di un evento superiore a un giorno, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di 548 a un massimo di 1.972,80 euro (che aumentano rispettivamente a 1.096 e 4.932 euro, se l’infrazione riguarda un evento...
Comunicazione degli infortuni di almeno un giorno
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