In data 14 giugno 2019 è stato approvato il cosiddetto "decreto sicurezza bis” che integra l’articolo 109 del TULPS stabilendo che la comunicazione dei dati delle persone alloggiate alle questure da parte dei titolari di strutture ricettive, nonché di coloro che locano immobili per brevi periodi, deve essere effettuata "con immediatezza” (anziché entro ventiquattro ore dall’arrivo), in caso di soggiorni "non superiori alle ventiquattro ore”. Nella fase di conversione in legge del decreto è stato però approvato un emendamento che dà maggiore tempo per la registrazione degli alloggiati: in sostanza, nei casi in cui il soggiorno abbia una durata inferiore alle ventiquattro ore,...
Comunicazione alloggiati per soggiorni inferiori alle 24 ore
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