Vi segnaliamo che il Ministero dell’Interno, con propria circolare di ieri 10 agosto 2021 (vedasi allegato), ha fornito alcune precisazioni sulle procedure di verifica del green pass. Nello specifico, la circolare chiarisce che l’avventore (cliente) è tenuto all’esibizione del documento di identità, anche se il verificatore richiedente (esercente) non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali. La stessa circolare specifica anche che l’esercente potrà essere sanzionato soltanto se non controlla i green pass prima di permettere l’accesso alla propria attività per i casi in cui vige tale obbligo, ma non sarà ritenuto responsabile nel caso in cui la certificazione dovesse risultare falsa, a meno di incongruenze...
Verifica green pass: chiarimenti del Ministero dell’Interno
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